Il regolamento di AICI
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L’ALBO
In vigore dal 1° Gennaio 2015
1 – E’ istituito l’Albo delle Imprese di Comunicazione Indipendenti.
2 – La tenuta dell’Albo è competenza della Commissione per l’Albo.
3 – La Commissione è composta da cinque a nove membri, nominati ogni due anni
dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, scelti anche fra esperti esterni all’Albo.
4 – La Commissione elegge nel proprio seno un Presidente.
5 – La Commissione per l’Albo si riunisce ogni volta che il suo Presidente ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno due dei suoi membri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della commissione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona allo scopo nominata dai presenti. Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Al termine di ogni riunione viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente della riunione.
6 – E’ ammessa all’iscrizione all’Albo l’impresa di comunicazione che:
– sia regolarmente costituita o registrata in conformità delle norme di legge vigenti o comunque un possesso di numero d’iscrizione IVA. Vengono prese in esame e valutate anche imprese di nuova costituzione, anche di tipo individuale, e consulenti di comunicazione.
– eserciti in forma prevalente o esclusiva la progettazione e la gestione di campagne di comunicazione (pubblicità classica o web, pr, promozioni) o la progettazione e l’acquisto di tempi e spazi pubblicitari con o senza mandato;
– accetti e adotti le norme del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria;
– sia di comprovata e notoria professionalità;
– documenti la capacità di redigere un progetto di campagna di pubblicità, pr, promozionale o web comprendente: strategia di comunicazione, proposte creative ed eventuale piano media;
oppure, se centro media:
– un progetto di pianificazione media.
La Commissione prenderà in esame e valuterà anche progetti non realizzati.
La Commissione ritiene inoltre opportuno aprire l’Associazione a forme di associazione allargate che prevedano un’adesione di sostegno, eventualmente anche senza versamento della quota associativa.
7 – L’iscrizione all’Albo è annuale.
8 – L’iscrizione all’Albo comporta il versamento di un diritto annuo d’iscrizione la cui entità viene fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo. Nel caso di iscrizione all’Albo, o di recesso, nel corso dell’anno, il Diritto d’iscrizione è dovuto per intero. Il mancato pagamento della quota per 2 anni comporta la cancellazione dall’Albo.
9 – La Commissione per l’Albo delibera sulle domande di iscrizione. Dell’accettazione, o dell’eventuale rifiuto, di iscrizione viene data comunicazione al richiedente a mezzo lettera raccomandata o e-mail (anche @pec) con ricevuta di ritorno.
10 – L’iscrizione all’Albo comporta l’accettazione del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e delle decisioni dei suoi Organi.
11 – Viene cancellata dall’Albo l’Impresa che:
– faccia espressa richiesta di cancellazione nel corso dell’anno;
– cessi l’attività che ha motivato l’accesso all’Albo;
– risulti non essere più in possesso dei requisiti minimi richiesti per l’iscrizione;
– sia dichiarata ammessa a procedura di concordato preventivo o fallita;
– non abbia versato la quota associativa per 2 anni consecutivi.
L’iscritta che sia stata cancellata dall’Albo può, a sua richiesta, esservi riammessa quando siano cessate le ragioni che ne hanno motivato la cancellazione.
12 – Sulla cancellazione dall’Albo delibera la Commissione per l’Albo. Il Presidente ne dà comunicazione all’interessata a mezzo lettera raccomandata o e-mail (anche @pec) con ricevuta di ritorno.
13 – Sui reclami contro il rifiuto di iscrizione, o contro la cancellazione dall’Albo, decide inappellabilmente la Commissione per l’Albo o il Collegio dei Probiviri se nominato dell’Associazione Imprese di Comunicazione Indipendenti (AICI). I reclami devono essere inoltrati al Presidente dell’AICI a mezzo lettera raccomandata o e-mail (anche @pec) con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
A seguito del reclamo, il Presidente dell’AICI convoca l’interessata e la Commissione per l’Albo o il Collegio dei Probiviri se nominato, per sentirne le ragioni, avanti a sé ed al Consiglio Direttivo. La delibera deve essere comunicata entro 15 giorni agli interessati. La delibera è definitiva, inappellabile ed ha effetto immediato.
14 – La Commissione per l’Albo può effettuare in qualsiasi momento la revisione dell’Albo al fine di accertare se le iscritte siano in possesso dei requisiti previsti dall’Art.6. In tal caso ogni iscritta, a semplice richiesta della Commissione, è tenuta a presentare la relativa documentazione, corredandola di tutte le informazioni che la Commissione (facendo salvi l’intento statutario e la tutela della privacy) richiederà, nonché a consentire alla
Commissione, o a terzi da essa designati, verifiche presso la propria sede e presso i terzi aventi causa. La Commissone può disporre senz’altro la cancellazione dall’Albo quando accerti che l’iscritta si trovi in uno dei casi previsti dal precedente articolo 11.
15 – Nel caso in cui al presente Regolamento venissero apportate modifiche, queste entreranno in vigore soltanto a partire dal primo gennaio dell’anno successivo alla delibera dell’Assemblea ordinaria (o straordinaria) a tal fine convocata.